“FARE RETE”

La riforma del Terzo Settore contiene alcuni spunti interessanti circa la possibilità di attuare una “filiera” di ETS o di imprese sociali costituite in forma non societaria.L’esigenza di “fare rete” è ormai fortemente sentita anche all’interno del mondo non profit, attraversato inevitabilmente dai processi di ristrutturazione, ammodernamento che toccano la nostra società.Il tema dell’aggregazione degli enti non profit è stato già affrontato in passato a vario titolo, ad esempio mediante associazioni temporanee di scopo per lo svolgimento di un determinato progetto, oppure nel campo associativo, mediante le associazioni di secondo livello, con compiti di coordinamento dei soggetti associati, senza, però, mai godere di una disciplina generale di regolamentazione dei rapporti tra gli aderenti, in vista dell’esercizio in comune di attività, relative alla prestazione di servizi di comune interesse.Il legislatore ha ritenuto di regolamentare la rete di imprese (art. 3, cc. da 4-ter a 4-quinquies D.L 10.02.2009, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni).Sotto il profilo soggettivo, possono partecipare alla rete solo soggetti qualificabili come imprenditoriai sensi dell’art. 2082 C.C.In relazione all’oggetto del contratto di rete, il legislatore si limita a stabilire che lo stesso può riguardare la scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in comune di “una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.Sinora il problema dell’estensione della disciplina del contratto di rete agli enti non lucrativi esercenti attività commerciali iscritti al REA, è rimasto irrisolto in virtù del fatto che gli enti del Libro Primo del Codice Civile non potevano iscriversi al Registro delle Imprese, non rivestendo la veste di imprenditori.A questo proposito, vale la pena di citare il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (9.04.2015, n. 5017), secondo il quale “un soggetto iscritto solamente al REA non può partecipare ad un contratto di rete di impresa; al contrario possono esservi soggetti non direttamente iscrivibili alla declaratoria di cui al Libro V del Codice Civile (es. imprese sociali di cui al D.Lgs. 155/2006) che posseggono entrambi i requisiti, e, cioè, la qualifica di imprenditore e l’iscrizione al Registro delle Imprese“.Il codice del Terzo Settore ha, in qualche modo, omologato la disciplina dei soggetti di cui al Libro Primo del Codice Civile, a quelli del Libro V, per quanto riguarda l’iscrizione al Registro delle Imprese (art. 11, c. 2), nel momento in cui l’ente esercita esclusivamente e principalmente attività in forma di impresa. Questi enti, tra l’altro, devono depositare il bilancio di esercizio, redatto a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice Civile, presso il Registro delle imprese (art. 13, c. 5).Va da se che nessun problema si pone, per il contratto di rete, per le imprese sociali che devono sempre e obbligatoriamente essere iscritte al Registro delle Imprese (vedi art. 5 D.Lgs. 112/2017), come già avveniva con la precedente disciplina.Per le imprese sociali, in tema di aggregazione e coordinamento di più soggetti, va ricordata la disciplina dei gruppi, che riteniamo applicabili, se si verificano le condizioni di cui all’art. 4 del decreto testé citato, anche alle imprese sociali costituite in forma non societaria. Il contratto di rete ci sembra lasciare maggiore autonomia e libertà di movimento alle parti in causa.

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